Informazione ai sensi dell’art. 20, p. 10 dell’ordinanza № 2 del 2014 del ministero della giustizia riguardo la procedura di adozione internazionale
Prima che i candidati all’adozione concludano un contratto di intermediazione loro devono ricevere dall’organizzazione bulgara accreditata informazione sulla procedura di adozione internazionale in Bulgaria e sulle spese per la sua realizzazione.
I dettagli obbligatori di detta informazione sono indicate nell’art. 20, p. 10 dell’Ordinanza № 2 del 2014.
In base a detta disposizione ogni organusmo bulgaro accreditato stende e consegna ai candidati all’adozione un documento contenente questa informazione.
I dettagli obbligatori di detta informazione sono indicate nell’art. 20, p. 10 dell’Ordinanza № 2 del 2014.
In base a detta disposizione ogni organusmo bulgaro accreditato stende e consegna ai candidati all’adozione un documento contenente questa informazione.